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Permessi per costruire una piscina

Ispirati finalmente dall’idea di concretizzare il sogno di realizzare una piscina, stabilita la forma e dimensione e stanziato il relativo budget di spesa, prima di andare avanti, la domanda fondamentale da porsi è: ma posso realizzare in giardino il sogno della mia vita o quel sogno dovrà rimanere tale? Infatti, bisogna fare i conti con le autorizzazioni necessarie. Si tratta a volte di una fase per nulla scontata e a volte persino più problematica della stessa realizzazione della piscina.

Sgomberiamo da subito i dubbi riguardanti la necessità di autorizzazione per alcune tipologie di piscine, quali ad esempio le piscine c.d. fuori terra. Chiariamo da subito che se è obbligatoria la necessità di ottenere permessi per lo scavo, in quanto considerato una modifica permanente dell’assetto del suolo, lo è altrettanto la necessità di farlo per installare una piscina fuori terra, anche nel caso in cui si tratti di una struttura temporanea o stagionale da montare e rimontare. Questo è stabilito da diverse sentenze in merito. Se quindi ragioniamo sul fatto che non è possibile realizzare una piscina senza richiederne preventivamente l’autorizzazione edilizia, si tratta di vedere di quale tipologia di titolo edilizio dotarsi, poiché non esiste uno strumento unico. Spetta alla Regioni, che hanno la competenza legislativa in materia urbanistica, definire quali siano i titoli edilizi necessari. Quelli maggiormente utilizzati sono riconducibili al c.d. Permesso di Costruire (ex concessione edilizia) e alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) che ha sostituito recentemente la DIA.

Il permesso di costruire è un atto amministrativo che deve essere richiesto per la realizzazione di una piscina di nuova costruzione che non è legata da un vincolo pertinenziale ad un altro immobile. Si ha un vincolo di pertinenza tra due immobili quando uno di essi è al servizio dell’altro, cioè un bene esiste solo in funzione dell’altro cespite. Il permesso viene rilasciato in conformità alle previsioni urbanistiche, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. Del provvedimento finale deve essere data risposta all’interessato. In mancanza di risposta, se sull’area non sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, si parla di silenzio assenso. In presenza invece di tali vincoli è confermato il silenzio-rifiuto.

Abbiamo detto che il permesso di costruire deve essere richiesto per la realizzazione di una piscina di nuova costruzione che non sia legata da un vincolo di pertinenza ad un altro immobile. Ma la piscina privata a servizio di una abitazione è sempre definibile come pertinenza della abitazione stessa e quindi nella maggior parte dei casi l’autorizzazione edilizia richiesta non è un permesso di costruire. Esistono però delle eccezioni per cui anche nel caso di esistenza di vincolo di pertinenza è previsto il permesso di costruire: è il caso in cui l’opera che deve essere realizzata ha un volume superiore al 20% dell’edificio principale o quando esistono ad esempio delle distanze minime dai confini privati o dalla strada da considerare.

La DIA (Denuncia di Inizio Attività) è un titolo abilitativo più snello rispetto al permesso di costruire. Innanzi tutto è un atto privato rivolto al Comune e non un atto amministrativo. I documenti da presentare con una DIA sono: un’autocertificazione di conformità alla normativa vigente;
i relativi elaborati progettuali e tecnici; una autocertificazione relativa al rispetto delle norme in materia di sicurezza e igienico-sanitarie. Tale documentazione deve essere redatta da un tecnico abilitato.
Trascorsi 30 giorni dalla trasmissione della domanda al Comune si può dar luogo ai lavori. L’eventuale silenzio da parte della Pubblica Amministrazione è da interpretarsi come silenzio-assenso. Il termine dei lavori deve essere entro tre anni dall’accettazione della domanda. Ultimato l’intervento il tecnico progettista deve rilasciare un certificato di collaudo che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la DIA. Gran parte delle piscine possono essere abilitate alla realizzazione passando da questo strumento.

All’interno della Legge Finanziaria 2010 è stato introdotto un nuovo strumento autorizzativo denominato con l’acronimo SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Il legislatore inizialmente aveva pensato a questo strumento come sostitutivo della DIA per poi diventarne un titolo abilitativo alternativo. Attraverso la SCIA diventa possibile l’inizio dei lavori nel giorno stesso della segnalazione all’amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla DIA, fermo restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d’opera. La differenza tra le due procedure, SCIA e DIA, è rappresentata dal fatto che la SCIA è una autocertificazione presentata da un tecnico abilitato che fa ricadere su quest’ultimo e sul suo committente la responsabilità di seguire correttamente le norme esistenti. Nel caso in cui venga accertata una carenza dei requisiti, l’amministrazione può adottare provvedimenti di divieto entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Decorso questo termine vale la regola del silenzio–assenso, a meno che non si incorra nell’ipotesi di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, all’ambiente, o a rischio alla salute o alla sicurezza pubblica. E’ facoltà del titolare mettersi in regola entro un termine fissato dall’Amministrazione che non può essere inferiore ai 30 giorni.

Il proprietario o chi ne ha titolo può presentare la SCIA, allegando un progetto corredato da tutti gli elaborati tecnici e amministrativi previsti dal regolamento edilizio. Tale progetto deve essere redatto da un professionista abilitato. La norma richiede espressamente che alla SCIA siano allegate, tra l’altro, le attestazioni di tecnici abilitati, con gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche successive di competenza da parte dell’Amministrazione. La documentazione da presentare deve essere vagliata quindi da un tecnico terzo che avvalori il rispetto delle norme urbanistiche vigenti.
Altra innovazione introdotta è la facoltà da parte dell’interessato di richiedere allo Sportello Unico d’Edilizia del proprio comune l’acquisizione degli atti di assenso prima di presentare la SCIA, anticipando così i tempi. In tal caso l’amministrazione deve dare comunicazione dell’avvenuta acquisizione entro 60 giorni dalla richiesta e non dalla presentazione della documentazione.

Nel nostro Paese, dove la tutela paesaggistica assume un ruolo rilevante, le autorizzazioni per costruire una piscina in zone sottoposte a vincolo paesistico, coinvolgono oltre al Comune interessato anche la Soprintendenza del Ministero per i beni Culturali dislocata sul territorio. I tempi certamente in questo caso si allungano e le procedure si fanno più complesse, arrivando spesso a richieste di modifica del progetto.

Quando parliamo di piscina ad uso pubblico le procedure per ottenere l’autorizzazione a costruire sono ulteriormente complicate dalla necessità dell’ottenimento di una serie di pareri aggiuntivi quali ad esempio quelli dei Vigili del Fuoco, della ASL di competenza, nonché spesso dai componenti della Commissione Comunale di Vigilanza.

Una volta realizzata la piscina si deve affrontare l’ultimo scoglio, cioè l’agibilità. Nonostante tutto quanto richiesto in fase di progettazione e di lavori, è necessario produrre altra documentazione che attesti la corrispondenza tra ciò che si è richiesto di fare e ciò che è stato effettivamente realizzato. In questa fase vanno consegnate anche le certificazioni di conformità degli impianti, in corrispondenza a quanto previsto dal D.M. 37/08. La conclusione delle procedure autorizzative è seguita dall’accatastamento del nuovo fabbricato.